1. Gli strumenti di pianificazione sono soggetti alla valutazione ambientale durante
a) del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione raggiunti alla data di adozione dello strumento di pianificazione;
b) dei contenuti e del livello di dettaglio dello strumento di pianificazione;
c) della fase in cui gli strumenti di pianificazione si trovano nel processo decisionale;
d) della misura in cui taluni aspetti possano essere più adeguatamente valutati in altre fasi del processo decisionale ovvero da altri strumenti di pianificazione di maggiore dettaglio.
5. Le leggi regionali assicurano che:
a) qualora gli strumenti di pianificazione possano avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro del
b) qualora gli strumenti di pianificazione possano avere effetti significativi sull'ambiente di una regione confinante, la consultazione sia allargata alle autorità responsabili della tutela dell'ambiente e agli enti territoriali della medesima regione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni assicurano il monitoraggio degli effetti ambientali degli strumenti di pianificazione. A tale fine le regioni, o gli enti da esse delegate, predispongono e divulgano, con cadenza programmata, rapporti sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione, nei quali sono evidenziati gli effetti ambientali significativi determinati dall'attuazione delle scelte di piano.
7. Al fine di perseguire un'uniforme applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato uno specifico atto di coordinamento recante criteri e linee guida per lo svolgimento della valutazione ambientale.