Art. 16.
(Procedure di valutazione).

      1. Gli strumenti di pianificazione sono soggetti alla valutazione ambientale durante

 

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il loro procedimento di formazione, ad esclusione di quelli destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile. Le leggi regionali specificano i casi in cui, previa dimostrazione dell'insussistenza di effetti ambientali significativi, la valutazione ambientale non è necessaria.
      2. La valutazione ambientale è volta a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, assicurando che i prevedibili effetti sull'ambiente delle scelte contenute negli strumenti di pianificazione siano individuati, descritti e adeguatamente presi in considerazione durante l'elaborazione e prima dell'adozione dei suddetti strumenti.
      3. Devono essere privilegiate le scelte che consentono di conseguire gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione con il minore impiego di risorse naturali e con il minore impatto negativo sull'ambiente. A tale fine, ove necessario, devono essere sottoposte a confronto le proposte alternative.

      4. Le leggi regionali, nello stabilire le modalità di svolgimento della valutazione ambientale in relazione all'articolazione della pianificazione nei suoi diversi strumenti, tengono conto:

          a) del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione raggiunti alla data di adozione dello strumento di pianificazione;

          b) dei contenuti e del livello di dettaglio dello strumento di pianificazione;

          c) della fase in cui gli strumenti di pianificazione si trovano nel processo decisionale;

          d) della misura in cui taluni aspetti possano essere più adeguatamente valutati in altre fasi del processo decisionale ovvero da altri strumenti di pianificazione di maggiore dettaglio.

      5. Le leggi regionali assicurano che:

          a) qualora gli strumenti di pianificazione possano avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro del

 

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l'Unione europea, siano previste adeguate forme di consultazione con tale Stato;

          b) qualora gli strumenti di pianificazione possano avere effetti significativi sull'ambiente di una regione confinante, la consultazione sia allargata alle autorità responsabili della tutela dell'ambiente e agli enti territoriali della medesima regione.

      6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni assicurano il monitoraggio degli effetti ambientali degli strumenti di pianificazione. A tale fine le regioni, o gli enti da esse delegate, predispongono e divulgano, con cadenza programmata, rapporti sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione, nei quali sono evidenziati gli effetti ambientali significativi determinati dall'attuazione delle scelte di piano.
      7. Al fine di perseguire un'uniforme applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato uno specifico atto di coordinamento recante criteri e linee guida per lo svolgimento della valutazione ambientale.